Con determinazione del Dirigente del Dipartimento Agricoltura, alimentazione, foreste e montagna n. 6 di data 24 giugno 2002 sono stati approvati i nuovi valori medi unitari dei redditi agricoli da lavoro e dei tempi di lavoro per unità di superficie delle singole colture o per unità di capo grosso di bestiame allevato o per unità di volta in volta specificata con nota, ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 11/2000.
I nuovi valori sono stati elaborati dal Dipartimento Agricoltura, alimentazione, foreste e montagna in collaborazione con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige o risultanti dalla rivalutazione con gli indici ISTAT dei valori approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 11880 del 23 aprile 1997.
Detti valori unitari, esposti nell’allegata tabella 1 (riferiti ad ha/anno o U.B.A./anno salvo diversa indicazione), sono sostitutivi di quelli a suo tempo approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 11880 del 23 luglio 1997 e prorogati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 luglio 2001 e avranno validità per un biennio, salvo eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito di significative variazioni degli elementi assunti per la loro determinazione.
Sono stati inoltre stabiliti i seguenti criteri applicativi delle tabelle:
a) il limite minimo per definire “frutteto” un impianto di alberi da frutto è fissato nelle 50 piante per ha. Per gli impianti riconducibili a densità inferiori alla suddetta soglia e/o senza sesto d’impianto razionale, la superficie da computarsi ai fini dell’applicazione delle tabelle è quella che le piante occuperebbero se l’impianto fosse razionalmente disposto con le densità medie della specie coltivata nella zona considerata;
b) per tutti i valori espressi nella tabella 1 vale l’indice di tolleranza del + o – 20% che consenta di tenere in debito conto oggettive e permanenti situazioni di difficoltà dell’azienda o dell’imprenditore non già contemplate nella tabella stessa;
c) per le attività non previste nella tabella 1, l’accertamento della congruità di quanto dichiarato dal richiedente l’iscrizione all’A.P.I.A. può essere effettuato anche attraverso la richiesta di parere ai Servizi provinciali competenti ed all'Istituto agrario di San Michele all'Adige. Per il calcolo dei redditi si fa riferimento allo schema di cui allegato 2;
d) per le imprese che attuano la lavorazione e la commercializzazione dei propri prodotti anche ai fini agrituristici, è consentito un aumento dei redditi relativi alle produzioni effettivamente esitate in azienda, fino ad un massimo del 40% dei corrispondenti valori indicati in tabella, nonché un aumento del tempo di lavoro fino ad un massimo del 35% dei corrispondenti valori indicati in tabella;
Sono stati infine riapprovati i coefficienti di conversione del numero dei capi in numero di U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) proposti nell’allegata tabella 3.