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  Autorizzazione all'uso del Passaporto per le piante  
   
 
 

Che cos’è il passaporto delle piante?

Il Passaporto per le Piante è il contrassegno convenzionale che accompagna i vegetali nei vari spostamenti all'interno e all'esterno dello Stato fino all'utilizzatore finale e che consente di risalire al produttore originario di un vegetale portatore di organismi nocivi.
Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII A, conformemente ai modelli tipo A, B o C, di cui all'allegato XIII B.
Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.
Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto è invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

Quali vegetali devono essere accompagnati dal passaporto?
I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti dai «piccoli produttori», cioè da coloro che producono e vendono, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.
Come si ottiene l’autorizzazione all’uso del passaporto?
I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione all’Ufficio fitosanitario provinciale.
Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
Come deve essere usato il passaporto?
I soggetti interessati provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.
Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. Il soggetto interessato dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.
Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno.
I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante.
Qualora un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto vegetale o altre voci non originario della Comunità riporta sullo stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o, se del caso, del Paese di spedizione.
Al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione, può sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano.
Che cos’è il passaporto delle piante di sostituzione?
E’ un passaporto che sostituisce quello originario e può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per il territorio nel quale è situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione può essere concessa solo ai richiedenti che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari. Esso deve riportare sempre il codice del produttore originario.
Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

 

 

 
 


 
 
 
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