Condizionalità  
   
 
 

La riforma della PAC approvata a Lussemburgo nel giugno del 2003 trova nel disaccoppiamento uno degli elementi cardine della nuova gestione degli aiuti diretti riferiti al cosiddetto “primo pilastro”. Le imprese agricole percepiscono ora un unico premio e non singoli aiuti riferiti alle varie colture coltivate in azienda.

I conduttori, per contro, per poter ottenere gli aiuti della nuova PAC, devono rispettare una serie di condizioni:a) adottare i Criteri di Gestione Obbligatori (GDO) (allegato III del Reg. CE 1782/2003); detti criteri sono suddivisi in una serie di 18 campi di condizionalità, ad ognuno dei quali corrisponde un atto della Comunità, per ognuno dei quali è fatto obbligo agli Stati membri adottare una serie di norme di recepimento.b) adottare tecniche ecocompatibili, le cosiddette Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) (art. 5 del Reg. CE 1782/2003), con particolare riferimento al rispetto delle norme sulla etichettatura e sulla sicurezza alimentare, del benessere degli animali, al mantenimento della terra in buone condizioni di fertilità ed alla salvaguardia degli habitat naturali.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha precisato, con il decreto ministeriale n. 13286 del 18 ottobre 2007, le nuove disposizioni nazionali sulla “condizionalità” indicando alle Regioni e Province autonome la definizione degli impegni da recepire e quindi applicabili a livello territoriale nel rispetto delle proprie specificità. Tale recepimento risulta particolarmente importante vista la recente approvazione da parte della Comunità europea del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR). Infatti, oltre che agli interventi relativi al primo pilastro della PAC, in particolare la cosiddetta domanda unica, anche nel PSR è stata prevista l’applicazione delle norme di condizionalità quale soglia minima obbligatoria per l’ottenimento degli aiuti, in particolare quelli relativi all’asse 2, misure agroambientali.

Con la delibera n. 205 del 1 febbraio 2008, la Giunta provinciale ha quindi recepito le disposizioni nazionali sulla condizionalità in vigore per il 2008, integrandole e modificandole con le proprie specificità come, ad esempio, il rimando alle disposizioni contenute nel “Piano di risanamento delle acque” per quanto attiene le gestione e lo spandimento a fini agronomici degli effluenti di allevamento, piuttosto che alcune precisazioni sul divieto di spandimento dei reflui agroindustriali, sempre nel rispetto delle norme provinciali sui rifiuti, nonché l’indicazione di specifiche misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS).Nell’ambito delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), sono stati fissati, relativamente al pascolo permanente, i limiti massimi e minimi di densità pascoliva oltrepassati i quali si crea un effetto negativo sul cotico. Tali limiti sono rispettivamente 4 e 0,2 unità bovine adulte per ettaroSempre in merito alla BCAA è stato introdotta con la norma 2.2 l’obbligo, almeno quinquennale, di rotazione per mais, limitando così i principali effetti negativi derivanti dalla monosuccessione colturale.

 

 
 


 
 
 
  Allegati  
 
 
 
 
 
 
 
 
copyright 2005 Trentino Agricoltura Web design: Trentagradi