Chi deve richiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di produzione e commercio dei vegetali e dei prodotti vegetali?
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A.
Chi è esonerato dal possesso dell’autorizzazione?
- I commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
- i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.
Quali sono gli obblighi dei soggetti autorizzati?
I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:
a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati;
b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;
c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;
d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;
e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;
h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con essi in ogni altro modo;
i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attività;
l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione.
I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi previsti alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).
Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui alle lettere b), c), d), f), g), h), e i).
I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi previsti dalla lettera b).