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Quote latte

Al fine di limitare le eccedenze strutturali di prodotti lattiero caseari nella Comunità Europea, l'U.E., con il Reg. CEE n. 3950/92, ha introdotto il sistema delle quote, che prevede la definizione di un tetto massimo di produzione annuale di latte per ogni Stato membro.
Il superamento della quantità assegnata, comporta il pagamento di una pesante multa (prelievo supplementare). Attraverso una stima del latte commercializzato dai produttori nel periodo 1988-1989, all'Italia è stato inizialmente assegnato un quantitativo pari a 9,9 milioni di tonnellate di prodotto a decorrere dalla campagna casearia 1993-1994.
La riforma della politica comune ha poi consentito all’Unione europea di calibrare il quantitativo di riferimento globale e, al fine di ridurre lo squilibrio tra l'offerta e la domanda di latte, con il Reg. CE 1256/99, ha incrementato la quota nazionale a 10,5 milioni di tonnellate a partire dal 1° aprile 2002.
L'impianto legislativo europeo è stato recepito dall'Italia con la Legge n. 468 del 26.11.92 (Misure urgenti nel settore lattiero caseario), alla quale ha fatto seguito il D.P.R. n. 569/93, che ha regolamentato l'utilizzo, il trasferimento e la commercializzazione delle quote, la condotta amministrativa e contabile dei produttori e degli acquirenti, nonché i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale e del superprelievo. Dalla necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali d'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che un'inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comportasse un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione Europea, scaturì il susseguirsi di numerosi interventi legislativi correttivi. Peraltro, l'esperienza acquisita nel corso degli anni ha spinto recentemente la Commissione a riformulare e semplificare talune disposizioni che stabiliscono le modalità d'applicazione del prelievo supplementare attraverso l'adozione del Reg. CE 1392/2001
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha così ritenuto doveroso mettere chiarezza nell'intricata materia con una legge di riforma delle quote latte che nel contempo recepisse il citato Regolamento Comunitario. Con l'inizio della campagna casearia 2003/2004 si è data così attuazione alla legge n. 119 del 30 maggio 2003 il cui regolamento è stato adottato con D.M. del 31 luglio 2003. Le molteplici e sostanziali novità previste dal testo di legge investono i più delicati aspetti del regime: l'univocità del quantitativo individuale di riferimento nel registro pubblico informatico, la commercializzazione delle quote, le trattenute dei pagamenti in caso di esuberi produttivi, la compensazione, i sistemi di riscossione del prelievo, i controlli e le sanzioni.
L'interesse preminente è certamente rivolto al versamento degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare, che a partire dalla campagna 2003/2004 ha coinvolto anche i produttori in zona di montagna. Il provvedimento prevede una graduale applicazione delle disposizioni, consentendo ai caseifici di versare, nei primi due periodi di applicazione, rispettivamente il 5% ed il 10% dell'importo trattenuto; a partire dalla campagna 2005/2006 il versamento sarà pari all'intero prelievo.

Questa circostanza e le nuove regole per la movimentazione delle quote latte tra produttori di regioni differenti hanno destato gli interessi degli allevatori trentini, in particolare fra le aziende con un esubero produttivo, le quali hanno potuto contare sulla tutela imposta dalla normativa, che non consente trasferimenti di quota provenienti da zone svantaggiate o montane alle zone di pianura.
La stabilità dei prezzi di mercato ha così favorito le transazioni fuori regione con la stipula di 91 contratti di acquisto per un totale di 4.165 tonnellate ed un investimento di quasi un milione di euro. La campagna 2005/2006 ha confermato il trend dei precedenti periodi segnando una fisiologica diminuzione del numero delle aziende attive, dovuta al lento cambio generazionale ed un aumento proporzionale delle produzioni alle quote individuali.

Numerose le aziende che si sono adoperate per colmare il gap creatosi a seguito delle maggiori produzioni derivanti dal miglioramento genetico delle razze bovine e dall'aumento fisiologico del numero dei capi in stalla, attraverso l'acquisto di quote individuali provenienti da produttori che cessano la loro attività in provincia; le transazioni hanno prodotto 79 contratti di vendita movimentando 1.668 tonnellate. I giovani agricoltori, intenzionati all'avvio di una nuova attività di produzione lattiera, hanno trovato riscontro tramite l'assegnazione di quote latte provenienti dal bacino Provinciale, che ha coinvolto 31 imprese agricole per un quantitativo di oltre 360 tonnellate.
Al termine della scorsa campagna lattiera, 1000 aziende hanno consegnato un quantitativo di latte pari a 13.153 tonnellate, mentre 70 produttori hanno venduto e trasformato direttamente latte o prodotti lattiero-caseari per 1.967 tonnellate. In merito agli esuberi la legge 119/03 non parla più di compensazione, limitando il beneficio della riduzione del prelievo solo a quei produttori che nel corso della campagna hanno effettivamente provveduto, attraverso i rispettivi primi acquirenti, a versare nelle casse dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura l'importo del prelievo mensile.
La collaborazione delle regioni e province autonome con AGEA ha poi consentito, con la modifica in extremis della legge 119/03, la restituzione, alle aziende ubicate nelle zone di montagna, dell'intero importo versato a titolo di prelievo supplementare per la scorsa campagna.
Sul fronte dei controlli il legislatore ha profuso particolare impegno all'introduzione di meccanismi validi per contrastare il rilevante fenomeno delle produzioni in nero; fra gli adempimenti è rilevante quello della tenuta della documentazione di raccolta latte mediante un registro di consegna vidimato per il produttore ed un registro di trasporto vidimato per gli operatori che ne effettuano la movimentazione. La regolamentazione delle quote ha consentito agli allevatori di migliorare le caratteristiche qualitative delle produzioni lattiero casearie, premiati economicamente per qualità organolettiche del latte; infatti nella provincia di Trento, già da molti anni, il pagamento avviene in base alle caratteristiche qualitative (% grasso e proteine, carica microbica, carica leucocitaria). Peraltro, a fronte di tutte le limitazioni derivanti dalle quote, appare sempre più evidente l'opportunità, per gli operatori del settore agricolo, rappresentata da forme di integrazione di reddito quali agriturismo, turismo rurale, allevamento ovicaprino e lavori nel settore ambientale.
In particolare l’attuazione della riforma della P.A.C. (Reg. CE 1782/2003) ha introdotto un regime di sostegno al reddito degli agricoltori e di pagamento unico per le aziende agricole, sotto forma di titoli individuali. La promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi dei prodotti agricoli e l’aumento dei costi di produzione; per realizzare questi obiettivi e promuovere un’agricoltura sostenibile e orientata verso il mercato, era necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda e subordinando il pagamento unico al rispetto delle norme in materia ambientale, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.
L’Italia ha disposto l’applicazione del disaccoppiamento totale dei pagamenti per il settore lattiero-caseario a decorrere dall’anno 2006, cosicché gli importi dei pagamenti diretti di cui agli articoli 95 e 96 del dispositivo, spettanti all’azienda in relazione al quantitativo individuale di riferimento disponibile al 31 marzo 2006, sono confluiti nel pagamento unico aziendale attraverso l’attribuzione di titoli per un valore corrispondente all’aiuto per l’anno 2006, ovvero incrementando il valore dei titoli già attribuiti.
Peraltro, a differenza di quanto avvenuto per le annualità 2004 e 2005, ai sensi del Decreto 21.10.2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per l’anno 2006 anche il pagamento supplementare è stato commisurato al quantitativo individuale di riferimento disponibile al 31 marzo 2006 anziché al quantitativo effettivamente prodotto.

Campagna Casearia N. Aziende Quota Consegne (Kg.) Quota Vendite Dirette (Kg.)
2002/2003 1.204 115.589.686 1.935.783
2003/2004 1.164 118.211.025 2.144.586
2004/2005 1.057 124.733.229 2.014.235
2005/2006 1.001 134.193.800 1.885.600
2006/2007 955 138.440.152 1.873.654