Vigilanza Fitosanitaria
Con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 lo Stato ha dato attuazione alla direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l´introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto lo Stato si avvale del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), che è costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale, operante presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che ha compiti di coordinamento e di contatto e dei Servizi Fitosanitari Regionali (SFR). Nell´ordinamento provinciale le funzioni del SFR sono svolte dal Servizio Vigilanza e promozione dell´attività agricola ed in particolare dall´Ufficio Fitosanitario provinciale, al quale pertanto compete:
- l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale;
- il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto;
- il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l´esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
- l´accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
- l´attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all´esportazione verso Paesi terzi;
- l'effettuazione dei controlli documentali, d´identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi Terzi;
- la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali da imballaggio, recipienti o quant´altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle norme vigenti;
- il controllo o la vigilanza sull´applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
- l´istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l´estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
- la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
- la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;
- la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;
- il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;
- la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;
- la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;
- l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.