CAA
I C.A.A., Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, hanno formalmente origine con l’art. 3 bis del Decreto legislativo 188/2000 contenente “Disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo 165/1999, recante la soppressione dell’AIMA e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della legge n. 59/1997”. Nell’ambito della nostra Provincia, i C.A.A. sono previsti dall’art. 59 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 .
I C.A.A. sono istituiti nella forma di società di capitali con un capitale sociale interamente versato di € 51.645,69, a meno che il Codice Civile o un’altra legge speciale prevedano, in casi particolari, un capitale minimo di maggiore importo.
Possono costituirsi, in società di capitali, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o le loro associazioni, le associazioni dei produttori e dei lavoratori, le associazioni di liberi professionisti e gli enti di patronato e assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Questi soggetti possono inoltrare richiesta di riconoscimento presso la Provincia Autonoma/Regione nell’ambito territoriale della quale ricade la loro sede legale: la Regione Lazio, competente territorialmente ad istituire le istanze della gran parte delle organizzazioni, in quanto aventi sede in Roma, è quella che fino ad ora ha attivato la maggioranza dei C.A.A. esistenti. Il riconoscimento ha validità sul territorio nazionale per quanto riguarda i rapporti con AGEA.
Per ottenere incarichi dalla Giunta provinciale, i C.A.A. necessitano dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività sulla base della verifica dei requisiti di garanzia e di funzionamento.