Art. 24 - Interventi di sostegno all'attività di alpeggio
commi 2 bis, ter, quater e quinquies
L´intervento prevede la concessione di aiuti a parziale compensazione dei maggiori costi e del mancato guadagno derivanti dall´attuazione di impegni per il benessere degli animali realizzati su base volontaria nel settore bovino ed equino (asini esclusi). Gli aiuti sono concessi per compensare parzialmente la perdita di reddito e del costo sostenuto dall´allevatore che si impegna a “monticare” gli animali giovani nel periodo estivo e fino al raggiungimento dei tre anni di età oppure fino al primo parto.
Le domande di agevolazione sono presentate dal titolare dell´impresa agricola o dalla Federazione provinciale allevatori in nome e per conto dei propri soci.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 luglio 2011.